Split Payment

INTERPUMP GROUP S.P.A. soggetta a Split Payment dal 01.01.2021 (art. 17‐ter, D.P.R. 633/1972; C.M.13.04.2015 n. 15/E)

La presente per comunicare che la scrivente INTERPUMP GROUP S.p.A. figura nell’elenco delle società  quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana soggette alla disciplina dell’art. 17 – ter del D.P.R.
633/72 ‐ Split Payment ‐ per l’anno 2021.

Tale elenco è consultabile al seguente link:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/tabelle/2021/4

Pertanto, a decorrere dal 1 Gennaio 2021 le fatture emesse nei confronti della società INTERPUMP GROUP S.P.A. (P.IVA 01682900350 – C.F. 11666900151) dovranno essere redatte in conformità a tale norma e
riportare le seguente dicitura: Scissione dei pagamenti ‐ Art.17‐ter DPR 633/72

Tale normativa prevede che l’IVA sia versata all’Erario direttamente da INTERPUMP GROUP S.P.A. senza essere corrisposta al fornitore.

Il fornitore, non incassando l’imposta, non la comprenderà nelle proprie liquidazioni e nemmeno tra i crediti verso il cliente.

Poiché esistono diverse categorie di soggetti (es. forfettari) e operazioni (reverse charge, regime del margine, dell’editoria, prestazioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sui redditi) alle quali non è
applicabile la normativa dello Split Payment Vi invitiamo a verificare con i Vs consulenti la Vs posizione nei confronti della scrivente.

Occorre ricordare che tutte le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 01.01.2021 che non recheranno la dicitura “Scissione dei pagamenti – Art. 17‐ter DPR 633/72” dovranno essere stornate mediante emissione
di nota di credito e riemesse complete di tale dicitura.

Qualora fossero emesse fatture con data 2021 relative a forniture datate 2020 queste dovranno seguire la norma vigente fino a tutto il 2020 (cioè non in Split Payment).
 

Data di aggiornamento: 25 Ottobre 2020